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Atto Costitutivo      

Statuto

Criteri per la formazione delle quote sociali per l’uso delle strutture del Circolo

Procedimento di radiazione o espulsione  (Art: 9 dello Statuto)

Procedura per la tutela del gruppo dirigente

L’approdo - Caratteristiche e norme d'uso

Assegnazione e utilizzo del posto barca

Regolamento di utilizzo degli spazi a terra dell’approdo con surf, canoe e barche a vela

Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni 

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L'approdo - Caratteristiche e norme d'uso

Località "Pilone". Delimitazioni: a Est il Demanio, a Sud le boe di ormeggio, a Ovest il Demanio, a Nord i muri della passeggiata e della proprietà Ramondo.
Prima concessione con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia n. 15/82. Agibilità: stagione estiva. Capienza: nr. 42 (quarantadue) natanti di  piccole dimensioni.


L’approdo sociale ha 42 posti barca, è ad uso esclusivo dei soci ed  è gestito direttamente dal Circolo col lavoro volontario degli stessi.
Si tratta di un ‘ricovero estivo’ ma può essere utilizzato, colle priorità e norme d’uso codificate, e a proprio rischio, durante tutto l’anno.   
 
Nella stagione balneare viene posto un corridoio d’uscita, oltre le dighe di protezione, utilizzabile per il transito a motore.
          
Con l’eccezione del mare di scirocco (sud – sud/est) l’approdo è ben protetto e, di massima, con altri mari non ci sono rischi per i natanti ormeggiati a regola d’arte: cavo piano, (a trefori), da 12 e bozzello alla boa.
Lo scirocco, generalmente, si accompagna a aumento dell’umidità e pioggia e diventa maggiormente pericoloso quando il tempo volge al meglio, cessano i venti residui e le onde arrivano a terra più alte e con maggior impeto.


Norme d'uso
I natanti ormeggiabili non devono superare le misure di metri 5 per 2 fuori tutto; non sono ammessi, per ragioni di peso, ingombro e scarsa manovrabilità a remi, cabinati, pilotine e similari.
 
Il natante deve essere censito (vedi domanda di iscrizione) e soltanto questo può
essere ormeggiato.
 
All’interno delle dighe di protezione è vietato l’uso del motore. Pertanto il tratto di mare tra l’ormeggio e il corridoio di uscita (oltre le dighe di protezione) e viceversa va percorso a remi e a motore spento.
 
La boa numero 17 è a disposizione esclusiva del Circolo e non può essere occupata dai soci.
 
Per ragioni di sicurezza, salvo gli spazi a disposizione del Circolo per piccole barche a vela, canoe ecc, lo spazio sulla battigia retrostante è a disposizione esclusiva del natante all’ormeggio e non può essere occupato da altri natanti.


Norme di ormeggio
1) il cavo d'ormeggio è considerato un accessorio del natante e va posto in acqua contemporaneamente a questo. I cavi posti indebitamente saranno rimossi e confiscati dal Circolo;

2) il natante va ormeggiato con cavo torticcio da 12 (che è più robusto dei cavi lisci) e munito di quattro idonei parabordi.
Queste due norme e la 5) sono obbligatorie, la 3) e la 4) che seguono sono consigliate.

3)il cavo va passato in un bozzello (e non in un grillo, per evitare l'attrito) e questo fissato alla catena d'ormeggio con uno o due grilli in modo che assuma la direzione alto basso e non destra sinistra;

4) sul capo che esce dalla parte alta del bozzello e va alla prua dell'imbarcazione a circa un metro da questa fissare un galleggiante; questo accorgimento impedirà che il cavo si attorcigli;

5) i soci non assegnatari dovranno inoltre:
a) pagare la quota relativa;
b) essere rintracciabili, disponibili e nella possibilità (direttamente o mediante      terzi) di lasciare libero l'ormeggio entro 24 ore in caso di richiesta da parte dell'assegnatario o del Circolo;
c) compilare un foglio indicando: nome e cognome, numero di telefono e numero della boa occupata, allegare la ricevuta (o la fotocopia) del versamento e immetterlo nella buca posta sulla passeggiata accanto alla bacheca dei "Corallini"


Ulteriori norme d'uso di carattere generale
Articolo 1
Tutti gli utenti del ricovero, soci e non, sono tenuti al rispetto rigoroso delle norme e consuetudini nautiche e ad improntare il loro comportamento a quelle norme morali di sicurezza, solidarietà, civismo e tolleranza che caratterizzano la gente di mare. 
 
Articolo 2
L'uso del ricovero, posti barca, spazi a terra ecc., con esclusione dei due scali di varo e alaggio, posti ai lati, è riservato esclusivamente ai soci del Circolo.
 
Articolo 3
Gli scali di varo e alaggio posti ai lati sono ad uso pubblico e debbono sempre restare sgombri; è fatto divieto assoluto di usarli come posteggio per natanti, attrezzi da pesca ecc.
   
Articolo 4
I natanti che ormeggiano nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione e in stazionamento.
 
Articolo 5
Lo specchio acqueo del ricovero, gli spazi a terra ed i natanti ivi ormeggiati o in secca non possono costituire sede di attività commerciale o professionale o comunque di lucro.
 
Articolo 6
Ogni utente, socio o non, deve curare la sicurezza e l'ordine, deve operare in modo che la sua barca non costituisca pericolo o intralcio per altri, deve curare di non insudiciare le parti in comune e dimostrarsi tollerante e comprensivo nei confronti degli altri; il tutto nello spirito di solidarietà  già richiamato.
 
Articolo 7
All'interno dell'approdo e nelle adiacenze è vietata la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto delle immondizie, lo scarico di olii o carburanti e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli od insudiciamento.
In caso di versamento accidentale di idrocarburi l'utente responsabile deve immediatamente prendere tutti i provvedimenti atti a limitare e contenere il danno, informando nel contempo la Guardia Costiera. Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, l'utente deve comunque provvedere al pagamento delle spese per la pulizia dello specchio acqueo, della spiaggia e delle strutture interessate.
 
Articolo 8
Ognuno è tenuto a rispondere in proprio di eventuali danni, diretti od indiretti, arrecati o subiti, in quanto il Circolo non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo provocati a sé o ad altri da parte degli utenti del ricovero, né per danni da furti, incendi, atti vandalici, mareggiate, e quant’altro a persone, natanti o attrezzature.
 
Articolo 9
AI fine di evitare danni alle attrezzature di ormeggio è assolutamente vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore.
 
Articolo 10         
I natanti in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelli in entrata. 
                               
Articolo 11
L'Autorità Marittima ed il Circolo hanno facoltà di spostare natanti dal posto di ormeggio (o in secca) ad altro, per motivi di sicurezza o di necessità del Circolo.
Le manovre relative a questi spostamenti dovranno essere eseguite a cura dei proprietari dei natanti o loro delegati. In caso di assenza la manovra potrà essere eseguita a cura del Circolo.


Sanzioni
L’inosservanza del presente regolamento può comportare per il socio l’avvio di un procedimento disciplinare e l’interdizione all’uso dell’approdo, e, per gli utenti esterni, l'interdizione all'uso delle attrezzature pubbliche.
 
L’occupazione dell’ormeggio da parte del socio è considerato atto esplicito di conoscenza e accettazione del presente regolamento.


Norma finale
Il presente Regolamento approvato dall’Assemblea nella seduta del 02 febbraio 2020   accorpa disposizioni precedenti e annulla eventuali norme in contrasto.


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