Atto Costitutivo
Statuto Criteri per la formazione delle quote sociali per l’uso delle strutture del Circolo Procedimento di radiazione o espulsione (Art: 9 dello Statuto) Procedura per la tutela del gruppo dirigente L’approdo - Caratteristiche e norme d'uso Assegnazione e utilizzo del posto barca Regolamento di utilizzo degli spazi a terra dell’approdo con surf, canoe e barche a vela Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni |
Atto Costitutivo
In Cervo, presso la sede Municipale, si sono riuniti il dieci giugno millenovecento ottantuno per costituire un Circolo culturale, ricreativo, sportivo, i seguenti cittadini: Ceresi Pietro, Farnè Carlo, Tiberi Gastone, Verdulli Bruno, Gori Lauro, Cavanenghi Gianni, Manoni Claudio, Marcarino Paolo, Cordone Giuseppe, Bianchi Mirando, Viale Lorenzo, Vernazza Giacomo, Farnè Piero, Boffa Francesco, De Vecchio Giovanni, Desiglioli Vittorio, Ferrero Ferruccio, Ramondo Francesco, Santi Fabio, Imparato Arturo, Brega Giampiero, Desiglioli Angelo, Bianchi Nicola. I presenti chiamano a presiedere la riunione il signor Viale Lorenzo che a sua volta nomina Segretario il signor Gori Lauro: Il Presidente illustra quindi i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del Circolo e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all’unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione al Circolo è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, che le Cariche Sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni fine di lucro. Il Presidente dà inoltre lettura dello Statuto dell’ARCI (Associazione Culturale, Sport e Ricreazione) con sede in Roma, Via Francesco Carrara 27, e propone che il Circolo, prendendo conoscenza di detto Statuto e Approvandolo, dia la sua adesione all’ARCI adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale del Circolo. La proposta messa ai voti viene approvata all’unanimità. I presenti deliberano inoltre che il Circolo venga chiamato ‘’ Circolo Marinaresco ‘I Corallini’ ‘’ con sede provvisoria in Cervo presso la Sede Municipale in Palazzo Morchio e nominano i seguenti Signori componenti il Comitato Direttivo Provvisorio che avrà il compito di avviare la vita del Circolo e che resterà in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria: Cordone Giuseppe, Ceresi Pietro, Gori Lauro, Viale Lorenzo, Marcarino Paolo, De Vecchio Giovanni, Desiglioli Angelo, Bianchi Mirando, Manoni Claudio, . Vengono inoltre nominati Sindaci i Signori: Vernazza Giacomo, Ferrero Ferruccio, Ramondo Francesco, e Sindaci Supplenti i signori: Tiberi Gastone e Santi Fabio. Le nomine sono approvate all'unanimità. Firmato: Il Presidente Lorenzo Viale Il Segretario Lauro Gori Statuto
Articolo 1 Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base all’ artico 36 e seguenti del Codice Civile è costituito con sede in Cervo un Circolo di attività marinaresche che assume la denominazione di "Circolo Marinaresco ‘I Corallini". Articolo 2 Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e unitario e non persegue finalità di lucro. Articolo 3 Il Circolo Marinaresco ‘I Corallini’ nasce allo scopo di impegnarsi per garantire a tutti, in un giusto equilibrio tra professionismo e dilettantismo, l’uso corretto e collettivo del mare e delle sue risorse quale patrimonio pubblico che va salvaguardato, amato e rispettato e dove tutti possano trovare momenti di svago e di serenità. In questo quadro in particolare il Circolo si impegnerà a: a) promuovere tutte le iniziative necessarie affinché questi concetti diventino patrimonio comune di tutti; b) adoperarsi affinché la pratica degli sport marini si affermi e si consolidi come fattore che contribuisce all’educazione sociale e democratica dei cittadini; c) opporsi con fermezza a denunciare tutte le forme di distruzione e tutte le operazioni e gli atti in contrasto cogli scopi suddetti; d) salvaguardare gli interessi legittimi e le necessità dei pescatori dilettanti, dei sub, dei velisti, dei diportisti e degli amanti del mare in genere. Articolo 4 Il numero di Soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Articolo 5 Per essere ammessi quali Soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; b) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. Articolo 6 E’ compito del Consiglio Direttivo del Circolo ratificare l’ammissione entro 30 giorni. Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà l’Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo. Articolo 7 I Soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni del Circolo stesso. Articolo 8 I Soci sono tenuti: a) al puntuale pagamento della quota associativa; b) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; c) all’osservanza dell’etica marinara e della solidarietà e lealtà caratteristiche della gente di mare. Articolo 9 I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; b) quando ritardino il pagamento della quota associativa senza giustificato motivo; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo; d) quando tengano in privato od in pubblico riprovevole condotta. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi Membri. I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria. Patrimonio Sociale Articolo 10 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo; b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; c) dal fondo di riserva. Articolo 11 Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Bilancio Articolo 12 Il Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 Marzo dell’anno successivo. Articolo 13 Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: a) il dieci per cento al fondo di riserva; b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. Assemblea Articolo 14 L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberante del Circolo. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio ed inviato almeno quindici giorni prima e contemporaneamente affisso all’albo sociale. Articolo 15 L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 31 Marzo successivo. Essa: a) delibera su tutte le questioni attinenti alla vita e alla gestione del Circolo anche attraverso mozioni ed ordini del giorno che ogni Socio può presentare e che debbono essere posti in votazione; b) approva i bilanci (consuntivo e preventivo); c) elegge la Commissione Elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; d) approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal secondo comma dell’articolo 13 del presente Statuto; e) fissa, su proposta motivata del Direttivo, l’ammontare della quota sociale che non potrà comunque superare l’importo equivalente alla retribuzione media giornaliera di un lavoratore dipendente; f) procede alla elezione e nomina delle cariche sociali. Articolo 16 L’Assemblea Straordinaria è convocata: a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; b) ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale; c) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci: L’Assemblea dovrà allora avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. Articolo 17 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. Articolo 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50 per cento dei Soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. Articolo 19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto che è obbligatorio quando ne faccia richiesta un terzo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alle votazioni parteciperanno tutti i Soci presenti. E’ ammessa una sola delega per ciascun Socio presente. Articolo 20 L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Consiglio Direttivo Articolo 21 Agisce su mandato, indicazioni e deliberazioni di massima dell’Assemblea e a questa risponde collegialmente. E’ composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di tredici, eletti fra i Soci. Dura in carica due anni ed i suoi Membri sono rieleggibili. Articolo 22 Il Consiglio elegge nel suo seno: Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e se necessario e opportuno, il Cassiere e il Provveditore. Il Consiglio fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo può cooptare altri Membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. La cooptazione è soggetta a ratifica dalla prima Assemblea. Le funzioni dei Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Articolo 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta i Consiglieri nella misura di un terzo. In assenza del Presidente presiederà il Vice Presidente. Articolo 24 Il Consiglio Direttivo deve: a) redigere i programmi di attività sociale prevista dallo Statuto; b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) redigere i bilanci; d) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale; f) formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; g) deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei Soci; Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Articolo 25 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Collegio Sindacale Articolo 26 Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni (? probabile refuso, leggere ‘riunioni’) di Consiglio (Direttivo) essi non hanno diritto di voto deliberativo ma solo a quello consultivo. Scioglimento del Circolo Articolo 27 La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei Soci presenti all’Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del cinquanta per cento del Corpo Sociale. In questo caso non sono ammesse deleghe. Articolo 28 In caso di scioglimento del Circolo l’Assemblea delibera, con la maggioranza prevista all’articolo 27, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto. Disposizione finale Articolo 29 Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Cervo 10 Giugno 1981 Registrato a Imperia Ufficio del Registro, Atti Civili e Successioni, il 10 luglio 1981 numero 1377. Criteri per la formazione delle quote sociali per l’uso delle strutture del Circolo
L’Assemblea del Circolo Marinaresco ‘’I Corallini’’ regolarmente costituita oggi 25 marzo 2006, nella sede sociale: considerati i fini generali dell’Associazione che escludono ogni finalità di lucro, e la volontà espressa esplicitamente nello Statuto di evitare esclusioni per censo (articolo 15/e); ritenuto di dover completare e precisare ulteriormente tale volontà. Delibera Le quote dovute per l’utilizzo dell’ormeggio sociale, nonché per qualsiasi struttura del Circolo o che comunque il Circolo abbia a disposizione per i soci, non possono superare nell’insieme il costo medio complessivo della gestione annuale della struttura cui sono riferite maggiorato del dieci per cento, più l’inflazione Istat. La media viene calcolata sugli ultimi tre anni. In caso di strutture nuove si utilizzerà una accurata valutazione preventiva dei possibili costi. Le quote individuali di cui sopra sono fissate dall’Assemblea su proposta motivata del Direttivo in analogia alle quote di iscrizione. Per quanto riguarda l’ormeggio sociale le quote individuali vanno calcolate considerando il numero degli assegnatari, maggiorato di un quoziente precari calcolato facendo la media degli ultimi tre anni, diminuita cautelativamente di un terzo. Procedimento di radiazione o espulsione (Art:9 dello Statuto)
Premessa di ordine generale Il Circolo è una associazione ricreativa e culturale, senza fini di lucro, la cui vita interna dovrebbe essere improntata allo spirito di cameratismo e solidarietà che caratterizza la gente di mare, pertanto il provvedimento di radiazione o espulsione va inteso, e usato, come misura eccezionale, estrema ratio a difesa del Circolo e dei soci. Premessa Considerato che nel merito l’art. 9 dello Statuto indica sinteticamente i casi di espulsione e radiazione; fermo restando il caso di ‘morosità’ facilmente individuabile e non discutibile, e tralasciando il caso al punto ‘d’ di difficile individuazione e che potrà essere eventualmente valutato al momento, per quanto riguarda i punti ‘a’ e ‘c’ si ritiene opportuno attenuarne la genericità normando dettagliatamente una procedura che possa ridurre la discrezionalità del decisore e offrire le legittime garanzie di difesa al socio chiamato in causa. Applicabilità Il presente Regolamento si applica esclusivamente ai commi ‘a)’ e ‘c)’ dell’Articolo 9 dello Statuto: mancato rispetto della normativa e danni arrecati al Circolo. Sanzioni Premessa L’Art. 9 dello Statuto contempla soltanto due sanzioni, la radiazione e l’espulsione. Considerata però la gravità di tali provvedimenti, e la possibilità di trovarsi in difetto esclusivamente per negligenza, disattenzione o colpa lieve, si ritiene di graduare ulteriormente le sanzioni come segue: Richiamo Avvertimento al socio, considerato in buona fede e/o ‘disattento’, per un comportamento non conforme. Diffida Richiamo ultimativo nei confronti del socio per comportamenti non conformi considerati coscienti e volontari o già oggetto di precedente richiamo o avvertimento, anche verbale. Radiazione e espulsione 1) Per fatti molto gravi attinenti la solidarietà marinaresca, la convivenza e la lealtà nei confronti del Circolo: mancato soccorso in mare, messa a rischio della vita umana, atti vandalici, furto, danneggiamento volontario, tentata cessione fraudolenta del posto barca a terzi o utilizzo fraudolento del rimessaggio per conto terzi; 2) per la reiterazione di fatti o il persistere o il ripetersi di comportamenti o situazioni già oggetto di diffida nei precedenti quattro anni solari o in quello in corso; 3) per la reiterazione di fatti o il persistere o il ripetersi di comportamenti molto gravi già oggetto di richiamo nei precedenti quattro anni solari o in quello in corso; 4) per somma di diffide anche per fatti o comportamenti diversi comminate nei precedenti quattro anni solari o in quello in corso, compresa quella eventualmente inflitta nel procedimento in atto. Svolgimento Il Direttivo venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti o comportamenti che possano costituire oggetto di sanzione (indicati all’art. 9 dello Statuto) e valutatane positivamente l’attendibilità, ha l’obbligo di contestarli al socio secondo la procedura che segue: a) fatti o comportamenti certi, oggettivi e attuali (Ha competenza il Direttivo ma non esclusiva) il Direttivo invia al socio una formale ‘diffida’ contestandogli la violazione e lo invita ad uniformarsi alla normativa. Se il socio accoglie l’invito, rimuove la causa oggetto della contestazione nei tempi e nei modi prescritti, e, contemporaneamente, dà, di sua esclusiva iniziativa, motivazioni ragionevoli che giustifichino la violazione ed è accertata la buona fede, la diffida viene declassata a formale ‘richiamo’. Del declassamento della sanzione viene data comunicazione al socio. Se il socio disattende la prescrizione, in tutto o in parte, si avvia un procedimento disciplinare, come al punto b), per ulteriori sanzioni. b) tutti gli altri casi che non rientrano nel punto a) (Sono di esclusiva competenza del Collegio Giudicante mediante procedimento disciplinare). Il Direttivo ha l’obbligo informare il socio che nei suoi confronti si è aperto un procedimento disciplinare che potrebbe portare a sanzioni nei suoi confronti, indicandone le motivazioni e allegando una copia del presente regolamento. Questo passaggio è obbligatorio; la mancata notifica rende nullo qualsiasi ulteriore provvedimento relativo al fatto in questione. Ricevuta la notifica il socio, entro quindici giorni, deve far pervenire al Direttivo le proprie contro deduzioni indicando se eventualmente intende avvalersi del diritto di essere ascoltato direttamente. Il mancato invio di contro deduzioni è considerato accettazione dei fatti contestati, che pertanto vengono considerati da allora veri e provati senza possibilità di essere ulteriormente messi in discussione. Ricevute le contro deduzioni e/o ascoltato il socio direttamente, o trascorso il termine utile concesso per utilizzare queste possibilità, il Direttivo, in unica seduta convocata per iscritto, assume la veste di Collegio Giudicante, nomina a sorteggio fra i propri membri un Difensore d’ufficio, e procede alla valutazione del caso. (Nella stessa seduta è ammesso l’esame di più casi anche riguardanti soci diversi purché indicati singolarmente nell’ordine del giorno). Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Difensore d’ufficio non vota. La seduta termina obbligatoriamente o col proscioglimento perché il fatto non sussiste o col richiamo al socio se si raggiunge la convinzione della sua buona fede o colla diffida o, infine, col provvedimento di radiazione o espulsione. Considerata la vita sociale complessiva del socio in caso di radiazione il Collegio Giudicante, può sospendere condizionatamente la sanzione. Le decisioni del Collegio Giudicante sono immediatamente esecutive e l’eventuale ricorso non sospende la sanzione. Mancato rispetto delle decisioni del Collegio Giudicante Il Collegio Giudicante che eroghi il ‘Richiamo’ o la ‘Diffida’ può accompagnare e integrare la sanzione con prescrizioni atte a rimuovere la causa dalla quale è scaturita la sanzione stessa, indicando le eventuali possibili ulteriori sanzioni in caso di inadempienza. Il mancato rispetto, certo e oggettivo, di dette prescrizioni può comportare, senza obbligo di ulteriori accertamenti né di ulteriori comunicazioni al socio, a seconda dei casi, l’interdizione all’uso dell’approdo o del rimessaggio, e/o un ulteriore procedimento disciplinare che potrà concludersi con la radiazione o l’ espulsione. La decisione è presa dal Direttivo, con deliberazione motivata, a maggioranza dei presenti; è immediatamente esecutiva, e sarà comunicata al Socio. Appello e/o Ricorso Per appello e/o ricorso contro le decisioni del Collegio Giudicante il socio può rivolgersi all’Assemblea. La richiesta, con le motivazioni di merito e/o di legittimità, va fatta per iscritto al Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento della lettera di sanzione; il Direttivo ha l’obbligo di porre l’argomento all’ordine del giorno della prima convocazione dell’Assemblea. In Assemblea non è consentito presentare contro deduzioni, testimonianze né altro materiale probatorio che non sia già stato presentato al Direttivo nei modi e nei termini indicati al capitolo ‘svolgimento’. In Assemblea il Presidente, o un membro del Direttivo da lui delegato, difende la decisione del Collegio Giudicante. L’Assemblea decide in via definitiva a maggioranza dei presenti. Per tale votazione non sono ammesse deleghe. Prescrizione I fatti passibili di richiamo e/o diffida si prescrivono e non possono essere più contestati dopo un anno. I fatti passibili di radiazione o espulsione si prescrivono dopo due anni. Vale la data di invio della lettera di contestazione del Direttivo. Nuova iscrizione Il socio radiato può richiedere l’iscrizione al Circolo trascorsi cinque anni dalla radiazione. L’iscrizione non può essere rifiutata per i motivi che hanno portato alla radiazione. Il socio espulso non può essere riscritto. Spese del procedimento Salvo il caso che il procedimento si concluda col proscioglimento perché il fatto non sussiste, tutte le spese postali per l’invio di comunicazioni sono poste a carico del socio. Notifiche Tutte le comunicazioni del Direttivo al socio come quelle del socio al Direttivo vanno inoltrate esclusivamente, e pena la loro nullità, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i termini si considera la data di spedizione o ricezione attestata dal timbro postale o equivalente. Disposizioni finali Il presente Regolamento approvato dall’Assemblea nella seduta del 02 Febbraio 2020 annulla e sostituisce il precedente del 21 Marzo 2005 ed è immediatamente esecutivo. Procedura per la tutela del gruppo dirigente
Considerato che il Circolo non avendo come tale una personalità giuridica viene definita una ’società di fatto’ per le quali vige la responsabilità civile personale del presidente e del gruppo dirigente che rispondono in proprio; Considerato altresì che il Circolo è una associazione senza fini di lucro che si regge sul lavoro volontario dei soci, in particolare del gruppo dirigente, e che le cariche sociali non sono remunerate; L’Assemblea ritiene opportuno deliberare un meccanismo che salvaguardi i membri del Direttivo e dell’esecutivo (presidente, vice presidente, segretario e tesoriere) e del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei conti, da eventuali danni comunque loro derivanti dall’esercizio delle funzioni alle quali sono stati eletti. In questo contesto delibera : qualora il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere o altro membro del Direttivo, o del Collegio dei Sindaci e dei Revisori dei conti, in quanto tale e/o per la funzione svolta, sia coinvolto in disavventure e/o responsabilità fiscali, finanziarie, penali e quant'altro, esclusi i casi di dolo o colpa grave, il Circolo ha l’obbligo di assumere a proprio carico tutte le spese per consulenza, difesa legale, conciliazione, sanzioni amministrative e quant'altro sarà necessario a tutelare il socio ed evitargli esborsi in proprio, utilizzando a tal fine, se necessario, tutte le risorse finanziare disponibili nelle casse del circolo, risorse che da allora dovranno essere utilizzate con grande cautela tenendo conto della necessità primaria della tutela del socio, compresi accantonamenti e fondo di riserva; esaurite queste il Direttivo valuterà l’opportunità di indire una sottoscrizione volontaria fra i soci per sostenere eventuali ulteriori spese. Per invocare a discarico il caso di ‘dolo o colpa grave’ da parte del Direttivo è obbligatorio il conforto di un parere scritto di un legale e la convocazione dell’Assemblea che delibera in merito. L’interessato potrà comunque produrre altro parere a lui favorevole nel qual caso sarà necessario avviare una procedura di arbitrato. Il presidente in carica ha l’obbligo di avviare tale procedura di tutela sia per sé che per altri, entro cinque giorni dalla comunicazione, anche verbale, convocando immediatamente, per iscritto, il Direttivo con quel solo punto all’ordine del giorno, il Direttivo ha l’obbligo di deliberare nella stessa seduta se assumere la tutela o invocare il ‘dolo o colpa grave’. Se il Direttivo andasse deserto il presidente valuterà, secondo la gravità del caso, se riconvocarlo o assumere da solo la decisione, nel caso anche la seconda convocazione andasse deserta il presidente ha l’obbligo di assumere comunque una decisione. (Approvato dal Direttivo il 18 febbraio 2005. approvato dall'Assemblea il 21 marzo 2005) L’approdo - Caratteristiche e norme d'uso
Località "Pilone". Delimitazioni: a Est il Demanio, a Sud le boe di ormeggio, a Ovest il Demanio, a Nord i muri della passeggiata e della proprietà Ramondo. Prima concessione con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia n. 15/82. Agibilità: stagione estiva. Capienza: nr. 42 (quarantadue) natanti di piccole dimensioni. L’approdo sociale ha 42 posti barca, è ad uso esclusivo dei soci ed è gestito direttamente dal Circolo col lavoro volontario degli stessi. Si tratta di un ‘ricovero estivo’ ma può essere utilizzato, colle priorità e norme d’uso codificate, e a proprio rischio, durante tutto l’anno. Nella stagione balneare viene posto un corridoio d’uscita, oltre le dighe di protezione, utilizzabile per il transito a motore. Con l’eccezione del mare di scirocco (sud – sud/est) l’approdo è ben protetto e, di massima, con altri mari non ci sono rischi per i natanti ormeggiati a regola d’arte: cavo piano, (a trefori), da 12 e bozzello alla boa. Lo scirocco, generalmente, si accompagna a aumento dell’umidità e pioggia e diventa maggiormente pericoloso quando il tempo volge al meglio, cessano i venti residui e le onde arrivano a terra più alte e con maggior impeto. Norme d'uso I natanti ormeggiabili non devono superare le misure di metri 5 per 2 fuori tutto; non sono ammessi, per ragioni di peso, ingombro e scarsa manovrabilità a remi, cabinati, pilotine e similari. Il natante deve essere censito (vedi domanda di iscrizione) e soltanto questo può essere ormeggiato. All’interno delle dighe di protezione è vietato l’uso del motore. Pertanto il tratto di mare tra l’ormeggio e il corridoio di uscita (oltre le dighe di protezione) e viceversa va percorso a remi e a motore spento. La boa numero 17 è a disposizione esclusiva del Circolo e non può essere occupata dai soci. Per ragioni di sicurezza, salvo gli spazi a disposizione del Circolo per piccole barche a vela, canoe ecc, lo spazio sulla battigia retrostante è a disposizione esclusiva del natante all’ormeggio e non può essere occupato da altri natanti. Norme di ormeggio 1) il cavo d'ormeggio è considerato un accessorio del natante e va posto in acqua contemporaneamente a questo. I cavi posti indebitamente saranno rimossi e confiscati dal Circolo; 2) il natante va ormeggiato con cavo torticcio da 12 (che è più robusto dei cavi lisci) e munito di quattro idonei parabordi. Queste due norme e la 5) sono obbligatorie, la 3) e la 4) che seguono sono consigliate. 3)il cavo va passato in un bozzello (e non in un grillo, per evitare l'attrito) e questo fissato alla catena d'ormeggio con uno o due grilli in modo che assuma la direzione alto basso e non destra sinistra; 4) sul capo che esce dalla parte alta del bozzello e va alla prua dell'imbarcazione a circa un metro da questa fissare un galleggiante; questo accorgimento impedirà che il cavo si attorcigli; 5) i soci non assegnatari dovranno inoltre: a) pagare la quota relativa; b) essere rintracciabili, disponibili e nella possibilità (direttamente o mediante terzi) di lasciare libero l'ormeggio entro 24 ore in caso di richiesta da parte dell'assegnatario o del Circolo; c) compilare un foglio indicando: nome e cognome, numero di telefono e numero della boa occupata, allegare la ricevuta (o la fotocopia) del versamento e immetterlo nella buca posta sulla passeggiata accanto alla bacheca dei "Corallini" Ulteriori norme d'uso di carattere generale Articolo 1 Tutti gli utenti del ricovero, soci e non, sono tenuti al rispetto rigoroso delle norme e consuetudini nautiche e ad improntare il loro comportamento a quelle norme morali di sicurezza, solidarietà, civismo e tolleranza che caratterizzano la gente di mare. Articolo 2 L'uso del ricovero, posti barca, spazi a terra ecc., con esclusione dei due scali di varo e alaggio, posti ai lati, è riservato esclusivamente ai soci del Circolo. Articolo 3 Gli scali di varo e alaggio posti ai lati sono ad uso pubblico e debbono sempre restare sgombri; è fatto divieto assoluto di usarli come posteggio per natanti, attrezzi da pesca ecc. Articolo 4 I natanti che ormeggiano nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione e in stazionamento. Articolo 5 Lo specchio acqueo del ricovero, gli spazi a terra ed i natanti ivi ormeggiati o in secca non possono costituire sede di attività commerciale o professionale o comunque di lucro. Articolo 6 Ogni utente, socio o non, deve curare la sicurezza e l'ordine, deve operare in modo che la sua barca non costituisca pericolo o intralcio per altri, deve curare di non insudiciare le parti in comune e dimostrarsi tollerante e comprensivo nei confronti degli altri; il tutto nello spirito di solidarietà già richiamato. Articolo 7 All'interno dell'approdo e nelle adiacenze è vietata la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto delle immondizie, lo scarico di olii o carburanti e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli od insudiciamento. In caso di versamento accidentale di idrocarburi l'utente responsabile deve immediatamente prendere tutti i provvedimenti atti a limitare e contenere il danno, informando nel contempo la Guardia Costiera. Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, l'utente deve comunque provvedere al pagamento delle spese per la pulizia dello specchio acqueo, della spiaggia e delle strutture interessate. Articolo 8 Ognuno è tenuto a rispondere in proprio di eventuali danni, diretti od indiretti, arrecati o subiti, in quanto il Circolo non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo provocati a sé o ad altri da parte degli utenti del ricovero, né per danni da furti, incendi, atti vandalici, mareggiate, e quant’altro a persone, natanti o attrezzature. Articolo 9 AI fine di evitare danni alle attrezzature di ormeggio è assolutamente vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Articolo 10 I natanti in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelli in entrata. Articolo 11 L'Autorità Marittima ed il Circolo hanno facoltà di spostare natanti dal posto di ormeggio (o in secca) ad altro, per motivi di sicurezza o di necessità del Circolo. Le manovre relative a questi spostamenti dovranno essere eseguite a cura dei proprietari dei natanti o loro delegati. In caso di assenza la manovra potrà essere eseguita a cura del Circolo. Sanzioni L’inosservanza del presente regolamento può comportare per il socio l’avvio di un procedimento disciplinare e l’interdizione all’uso dell’approdo, e, per gli utenti esterni, l'interdizione all'uso delle attrezzature pubbliche. L’occupazione dell’ormeggio da parte del socio è considerato atto esplicito di conoscenza e accettazione del presente regolamento. Norma finale Il presente Regolamento approvato dall’Assemblea nella seduta del 02 febbraio 2020 accorpa disposizioni precedenti e annulla eventuali norme in contrasto. Assegnazione e utilizzo del posto barca
(… sunto di varie delibere …) Assegnazione I posti barca che si rendono liberi sono prioritariamente messi a disposizione dei soci già assegnatari che intendano spostarsi e abbiano presentato richiesta in tal senso. I posti di risulta sono assegnati ‘in uso’ ai soci in regola col pagamento delle quote, seguendo rigorosamente l’ordine di anzianità di iscrizione al Circolo. (L’elenco è normalmente in bacheca, comunque può essere consultato dai soci, a richiesta, in ogni momento). Il posto barca è del Circolo e non è cedibile a terzi ad alcun titolo, l’assegnatario lo ha in uso prioritario ma non ne dispone, pertanto non è possibile acquistare, affittare, cedere, prenotare o quant’altro un posto barca. Il posto barca viene assegnato a tempo indeterminato e non potrà essere revocato che a seguito di grave o ripetuta inosservanza del regolamento d’uso dell’approdo, di espulsione o radiazione dal Circolo; o per morosità. Le assegnazioni, di massima, avvengono nei primi mesi dell’anno (gennaio - aprile) e comunicate all’interessato con lettera raccomandata. Utilizzo Soltanto il natante censito potrà essere ormeggiato. La cessione del natante censito va comunicata al Circolo con raccomandata con ricevuta di ritorno entro cinque giorni dalla cessione. Il mancato rispetto doloso, o che comunque arrechi danno o pregiudizio al Circolo di questa norma, come il mancato rispetto delle due che seguono, può comportare l’avvio di un procedimento disciplinare che può concludersi con l’espulsione. E’ fatto divieto assoluto di affitto o di sub cessione sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo del posto barca. Considerato che l’approdo confina con stabilimenti balneari ed è comunque frequentato da bagnanti, per ragioni di sicurezza e civile convivenza è obbligatorio, salvo casi di forza maggiore per la salvaguardia della vita umana, percorrere a remi e a motore spento il tratto di mare tra l’ormeggio e l’inizio del corridoio di uscita (oltre la diga di protezione) e viceversa. Il Circolo, fatto salvo il diritto dell’assegnatario a rientrarne in possesso in ogni momento, utilizzerà per altri soci i posti non occupati. Premesso che il Circolo esegue periodici controlli e manutenzione dell’approdo; l’assegnatario, o altro socio che occupi comunque un ormeggio, è tenuto a mantenerlo nelle condizioni in cui gli viene consegnato e a verificarne periodicamente la solidità; ed è comunque sempre responsabile in proprio dei possibili danni subiti o arrecati. Il Circolo non assume alcuna responsabilità per danni subiti dall’assegnatario, o altro socio che occupi comunque un ormeggio, o da questo arrecati a terzi, di ogni tipo o natura, diretti o indiretti; né per danni derivanti da mareggiate, furti, incendi, atti vandalici o di qualsiasi altra natura. Utilizzo ‘precario’ da parte dei soci non assegnatari I soci non assegnatari di posto barca, in regola con le quote sociali, possono occupare, a loro esclusiva scelta, un ormeggio libero versando la relativa quota per l’utilizzo dell’approdo, lasciando un recapito e garantendo una reperibilità in giornata per l’eventuale rimozione del natante; il tutto prima della messa in acqua; e avendo presente che l’utilizzo è ‘precario’ e che l’assegnatario del posto barca occupato ha diritto a rientrarne in possesso in ogni momento. In tal caso l’occupante dovrà lasciare libero l’ormeggio al più presto e comunque entro 24 ore e potrà spostarsi su un altro ormeggio, se disponibile, altrimenti dovrà portare via il natante. La quota per l’uso dell’approdo è annuale, a prescindere dal tempo effettivo d’ uso, e non è divisibile, pertanto nessun rimborso potrà essere preteso. L’occupazione dell’ormeggio da parte del socio, sia assegnatario che precario, è considerato atto esplicito di conoscenza e accettazione delle norme e degli impegni insiti nel presente regolamento. Regolamento di utilizzo degli spazi a terra dell’approdo con surf, canoe e barche a vela
L’assemblea del Circolo ‘I Corallini’, regolarmente costituita oggi 26 gennaio 2014 Considerata la necessità di precisare i criteri di utilizzo delle rastrelliere per canoe e surf e degli spazi a terra utilizzati dalle barche a vela Delibera il seguente regolamento di utilizzo degli spazi a terra dell’approdo con surf, canoe e barche a vela. Articolo 1 L’utilizzo delle rastrelliere per surf e canoe è gratuito. Articolo 2 L’utilizzo degli spazi a terra è riservato alle barche a vela a deriva mobile e rientranti nei limiti delle dimensioni previste (5 per 2 f.t.) ed è soggetto al pagamento della medesima quota prevista per l’ormeggio alla boa. Per i Soci giovani che non abbiano compiuto i venti anni l’uso dello spazio a terra è gratuito. Articolo 3 I posti nelle rastrelliere e a terra non sono assegnabili e sono a disposizione di tutti i soci nei limiti della disponibilità. Il numero dei posti a terra è in relazione alla variazione dell’ampiezza della spiaggia e alle condizioni meteo, pertanto, per ragioni di sicurezza, il Direttivo si riserva la facoltà di fissarne il numero massimo, di gestirne l’utilizzo e, in caso di necessità, di ordinarne lo sgombero immediato. Articolo 4 Ogni socio potrà ricoverare un solo natante, alla boa, a terra o alla rastrelliera. Soltanto nel caso ci siano posti liberi a terra o alle rastrelliere potrà essere ricoverato un secondo natante come ‘precario’ e pagando la relativa quota; fermo restando che il posto dovrà essere lasciato libero qualora un altro Socio intenda utilizzarlo per il ricovero del primo natante. In ogni caso non è possibile ricoverare un secondo natante alla boa. Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni
L’Assemblea del Circolo ‘I Corallini’, regolarmente costituita oggi 02 Febbraio 2020 premesso che il Comune di Cervo ha concesso al Circolo, in comodato gratuito, una porzione di suolo nel lungofiume demaniale dello Steria, riva sinistra, di circa mille metri quadri, riservandosi di poterli ridurre a circa seicento per eventuali necessità istituzionali; premesso che il Circolo intende utilizzarla come magazzino del Circolo e ricovero - rimessaggio per i natanti dei soci; delibera il seguente Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni. Articolo 1 Denominazione Lo spazio in oggetto viene denominato ‘rimessaggio Steria’ o ‘Steria’ e con tale denominazione indicato nel presente Regolamento. Articolo 2 Utilizzo a) Il Rimessaggio Steria è uno spazio di utilizzo temporaneo a disposizione dei soci con almeno cinque anni di iscrizione continuativa (da ora semplicemente ‘soci’) per il ricovero dei natanti in uso; è ad uso esclusivo dei soci e comporta il versamento di una quota destinata all’ammortamento del costo d’impianto e alla manutenzione ordinaria; tale quota è determinata con i “criteri per la formazione delle quote sociali per l’utilizzo delle strutture del Circolo”. b) Il rimessaggio è di tutti e tutti sono tenuti a mantenerlo pulito e ordinato. c) Lo spazio è a disposizione dei soci che utilizzano il natante e non può essere considerato un deposito permanente per imbarcazioni, pertanto soltanto i natanti effettivamente utilizzati nell’approdo sociale e in buono stato d’uso potranno esservi ricoverati. d) Il tempo massimo di ricovero ininterrotto non potrà superare tredici mesi. Dopo tale termine il natante verrà considerato ‘non utilizzato’ e dovrà essere rimosso a cura del socio. Soltanto l’ormeggio nell’approdo sociale e l’utilizzo effettivo del natante interrompono il termine dei tredici mesi che, al contrario, non viene interrotto da un ritiro temporaneo per altre cause: se il socio ritira il natante entro i tredici mesi (o dopo su diffida o richiamo) non può ricoveralo nuovamente se prima non lo ha ormeggiato e utilizzato nell’approdo sociale. f) In caso di inadempienza (mancato ritiro) il Circolo la notificherà al socio con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dopo un altro mese il natante sarà ritenuto “abbandonato a disposizione del Circolo” che, senza ulteriore avviso, potrà disporne come crede e al socio saranno addebitate le eventuali spese di rimozione e demolizione. g) Ogni Socio potrà ricoverare un solo natante. h) Soltanto il natante censito potrà essere ricoverato. i) I natanti non potranno superare le dimensioni e dovranno avere le caratteristiche ammesse all’ormeggio: metri cinque per due fuori tutto. Non sono comunque ammessi cabinati e simili. J) Carrelli. Il carrello dell’imbarcazione ricoverata è considerato un accessorio della stessa e non sarà pertanto possibile ricoverare carrelli senza l’imbarcazione. Potrà restare in sito durante il periodo che l’imbarcazione è in acqua nell’approdo sociale, senza però costituire una priorità nell’occupazione del posto a fine stagione. h) sul carrello, o in mancanza sul natante, dovrà essere apposto ben visibile e leggibile, un cartellino plastificato, o scritto con pennarello indelebile, contenente i dati identificativi del socio e il numero di telefono. Articolo 3 Tipologia dei posti a) posti per ricovero b) posti per emergenze c) Posti a disposizione del Circolo per casi eccezionali Articolo 4 Prerogative I posti per ricovero sono a disposizione dei soci e sono soggetti al pagamento di una quota annuale non divisibile e non rimborsabile. I posti per emergenze sono a disposizione dei soci per utilizzo temporaneo. I posti a disposizione del Circolo per casi eccezionali nel numero massimo di 3 sono a disposizione del Direttivo che potrà utilizzarli a discrezione anche in deroga al presente regolamento. Articolo 5 Modalità d’uso a) Posti per ricovero Tali posti non sono assegnati e sono a disposizione di tutti i soci. Qualora le richieste superino la capacità del rimessaggio per la precedenza si terrà conto dell’anzianità d’iscrizione. In tal caso il Direttivo provvederà ad avvisare i soci che occupino un posto e che debbano portar via il natante o il carrello o entrambi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando un termine ultimo (comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento) per provvedere a liberare il posto. In caso di inadempienza si procederà come all’articolo 2) punto f). b) Posti per emergenze Il breve ricovero per emergenze non superiore a trenta giorni è gratuito. Il prolungamento del ricovero oltre questo termine è soggetto al pagamento della quota annuale. Tutti i soci possono ricoverare il natante per emergenze nel limite dei posti disponibili e per un tempo non superiore ai due mesi. In caso di inadempienza si procederà come all’articolo 2) punto f). Articolo 6 Procedura Su apposito “Registro di ingresso”, con le pagine numerate e siglate dal presidente, vengono annotati i dati identificativi del socio e del natante, la data, il motivo di ingresso e qualsiasi altro dato ritenuto utile. Il socio riceve una copia della chiave del cancello e si impegna a custodirla con cura, a non farne copie, a non cederla a terzi, a restituirla al momento del ritiro del natante e a darne immediata comunicazione al Circolo in caso di smarrimento, furto ecc. In calce le firme del socio e dell’addetto o di un Membro del Direttivo. Qualora tale procedura non garantisse una gestione funzionale e ordinata del rimessaggio, il Direttivo potrà modificare il modo di accesso al rimessaggio, anche nominando un custode unico e determinando i giorni e le ore di accesso per i soci. Articolo 7 Responsabilità Il Circolo si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del socio per eventuali danni di qualsiasi genere o natura, anche morali, provocati al Circolo qualora il socio abbia agito in violazione di leggi, regolamenti o qualsiasi altra normativa in vigore, abbia messo in atto comportamenti incauti o abbia fatto un uso comunque improprio del rimessaggio. Il socio è il solo responsabile del suo agire e assume in proprio tutte le responsabilità dirette e indirette che possono derivare dall’utilizzo del rimessaggio Steria, per danni a sé e/o ad altri, a cose e/o persone, anche per causa di terzi e pertanto manleva il Circolo per tali e/o altri eventuali danni. Il Circolo non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti a cose e/o persone, a sé e/o ad altri di qualsivoglia genere o natura comunque accaduti o provocati (come incidenti, furti, incendi, atti vandalici, danneggiamenti, e quant’altro). Il socio, pertanto, per lo spostamento del natante e in ogni e qualsiasi suo agire opera sempre a suo rischio e responsabilità esclusivi. Articolo 8 Divieti e Sanzioni a) E’ vietato l’uso per attività comunque di lucro. b) Il rimessaggio è del Circolo e per i soci pertanto è vietato il ricovero a qualsiasi titolo di un natante di terzi, a meno che tale natante non sia già censito a nome del socio e che di fatto ne abbia il possesso e ne sia l’utilizzatore abituale. c) Il mancato ritiro del natante nei termini prescritti comporta una sanzione pecuniaria da tre a cinque volte la quota annuale. d) Lo smarrimento, la cessione, o comunque l’utilizzo improprio della chiave del cancello ricevuta in consegna, o la mancata riconsegna al momento del ritiro del natante comporta l’addebito del costo della sostituzione della serratura e delle chiavi in circolazione e di ogni altro eventuale danno imputabile a tali negligenze o comportamenti. e) La mancata osservanza delle prescrizioni, dei divieti e degli impegni assunti può comportare l’avvio di un procedimento disciplinare e l’interdizione all’uso del rimessaggio. A prescindere dalla procedura, il ricovero del natante o l’accettazione della chiave sono sempre considerati atti espliciti di conoscenza e accettazione delle norme e degli impegni insiti nel presente regolamento. Articolo 9 Disposizioni finali Il presente regolamento approvato dall’Assemblea nella seduta del 02 Febbraio 2020 annulla e sostituisce il precedente del 18 marzo 2018 ed è immediatamente esecutivo. Torna all'inizio
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