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Atto Costitutivo      

Statuto

Criteri per la formazione delle quote sociali per l’uso delle strutture del Circolo

Procedimento di radiazione o espulsione  (Art: 9 dello Statuto)

Procedura per la tutela del gruppo dirigente

L’approdo  - Caratteristiche e norme d'uso ​

Assegnazione e utilizzo del posto barca

Regolamento di utilizzo degli spazi a terra dell’approdo con surf, canoe e barche a vela

Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni 

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Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni
  
L’Assemblea del Circolo ‘I Corallini’, regolarmente costituita oggi 02 Febbraio 2020 premesso che il Comune di Cervo ha concesso al Circolo, in comodato gratuito, una porzione di suolo nel lungofiume demaniale dello Steria, riva sinistra, di circa mille metri quadri,  riservandosi di poterli ridurre a circa seicento per eventuali necessità istituzionali;                                                     
premesso che il Circolo intende utilizzarla come magazzino del Circolo e ricovero - rimessaggio per i natanti dei soci;
delibera il seguente Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni.
 
Articolo 1   Denominazione
Lo spazio in oggetto viene denominato ‘rimessaggio Steria’ o ‘Steria’ e con tale denominazione indicato nel presente Regolamento.


Articolo 2   Utilizzo
a) Il Rimessaggio Steria  è uno spazio di utilizzo temporaneo a disposizione dei soci con almeno cinque anni di iscrizione continuativa  (da ora semplicemente ‘soci’) per il ricovero dei natanti in uso; è ad uso esclusivo dei soci e comporta il versamento di una quota destinata all’ammortamento del costo d’impianto e alla manutenzione ordinaria;  tale quota è  determinata con i “criteri per la formazione delle quote sociali per l’utilizzo delle strutture del Circolo”.
b) Il rimessaggio è di tutti e tutti sono tenuti a mantenerlo pulito e ordinato.
c) Lo spazio è a disposizione dei soci che utilizzano il natante e non può essere considerato un deposito permanente per imbarcazioni,  pertanto soltanto i natanti effettivamente utilizzati nell’approdo sociale e in buono stato d’uso potranno esservi ricoverati.
d) Il tempo massimo di ricovero ininterrotto non potrà superare tredici mesi. Dopo tale termine il natante verrà considerato ‘non utilizzato’ e dovrà essere rimosso a cura del socio. Soltanto l’ormeggio nell’approdo sociale e l’utilizzo effettivo del natante interrompono il termine dei tredici mesi che, al contrario, non viene interrotto da un ritiro temporaneo per altre cause: se il socio ritira il natante entro i tredici mesi (o dopo su diffida o richiamo) non può ricoveralo nuovamente se prima non lo ha ormeggiato e utilizzato nell’approdo sociale.
f) In caso di inadempienza (mancato ritiro) il Circolo la notificherà al socio con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dopo un altro mese  il natante sarà ritenuto “abbandonato a disposizione del Circolo” che, senza ulteriore avviso, potrà disporne come crede  e al socio saranno addebitate le eventuali spese di rimozione e demolizione.
g) Ogni Socio potrà ricoverare un solo natante.
h) Soltanto il natante censito potrà essere ricoverato.
i) I natanti  non potranno superare le dimensioni e dovranno avere le caratteristiche ammesse  all’ormeggio: metri cinque per due fuori tutto. Non sono comunque ammessi cabinati e simili.
J) Carrelli. Il carrello dell’imbarcazione ricoverata è considerato un accessorio della stessa e non sarà pertanto possibile ricoverare carrelli senza l’imbarcazione. Potrà restare in sito durante il periodo che l’imbarcazione è in acqua nell’approdo sociale, senza però costituire una priorità nell’occupazione del posto a fine stagione.
h) sul carrello, o in mancanza sul natante, dovrà essere apposto ben visibile e leggibile, un cartellino plastificato, o scritto con pennarello indelebile, contenente i dati identificativi del socio e il numero di telefono. 
  

Articolo 3   Tipologia dei posti

a) posti per ricovero
b) posti per emergenze
c) Posti a disposizione del Circolo per casi eccezionali


Articolo 4   Prerogative 
I  posti per ricovero  sono a disposizione dei  soci e sono soggetti al pagamento di una quota annuale non divisibile e non rimborsabile.    
I posti per emergenze sono a  disposizione dei soci per utilizzo temporaneo.
I posti a disposizione del Circolo per casi eccezionali nel numero massimo di 3  sono a disposizione del Direttivo che potrà utilizzarli a discrezione anche in deroga al presente regolamento.
 
Articolo 5   Modalità d’uso  
a)  Posti  per ricovero
Tali posti non sono assegnati e sono a disposizione di tutti i soci. Qualora le richieste superino la capacità del rimessaggio per la precedenza si terrà conto dell’anzianità d’iscrizione. In tal caso il Direttivo provvederà ad avvisare i soci che occupino un posto e che debbano portar via il natante o il carrello o entrambi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando un termine ultimo (comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento) per provvedere a liberare il posto. In caso di  inadempienza si procederà come all’articolo  2) punto f).
b)  Posti per emergenze 
Il breve ricovero  per emergenze non superiore a trenta giorni è gratuito. Il prolungamento del ricovero oltre questo termine è soggetto al pagamento della quota annuale.
Tutti i soci possono ricoverare il natante per emergenze nel limite dei posti disponibili  e per un tempo non superiore ai due mesi. In caso di inadempienza si procederà come all’articolo 2) punto f).

 Articolo 6   Procedura
Su apposito “Registro di ingresso”, con le pagine numerate e siglate dal presidente, vengono annotati i dati identificativi del socio e del natante, la data, il motivo di ingresso e qualsiasi altro dato ritenuto utile. Il socio riceve una copia della chiave del cancello e si impegna a custodirla con cura, a non farne copie, a non cederla a terzi, a restituirla al momento del ritiro del natante e a darne immediata comunicazione al Circolo in caso di smarrimento, furto ecc. In calce le firme del socio e dell’addetto o di un Membro del Direttivo. 
Qualora tale procedura non garantisse una gestione funzionale e ordinata del rimessaggio, il Direttivo potrà modificare il modo di accesso al rimessaggio, anche nominando un custode unico e determinando i giorni e le ore di accesso per i soci.
 
Articolo 7   Responsabilità
Il Circolo si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del socio per eventuali danni di qualsiasi genere o natura, anche morali, provocati al Circolo qualora il socio abbia agito in violazione di leggi, regolamenti o qualsiasi altra normativa in vigore, abbia messo in atto  comportamenti incauti o abbia fatto un uso comunque improprio del rimessaggio.
Il socio è il solo responsabile del suo agire e assume in proprio tutte le responsabilità dirette e indirette che possono derivare dall’utilizzo del rimessaggio Steria, per danni a sé e/o ad altri, a cose e/o persone, anche per causa di terzi e pertanto manleva il Circolo per tali e/o altri eventuali danni.                                                                                 
Il Circolo non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti a cose e/o persone, a sé e/o ad altri di qualsivoglia genere o natura comunque accaduti o provocati (come incidenti, furti, incendi, atti vandalici, danneggiamenti, e quant’altro).  Il socio, pertanto, per lo spostamento del natante  e in ogni e qualsiasi suo agire opera sempre a suo rischio e responsabilità esclusivi.

 Articolo 8   Divieti e Sanzioni

a) E’ vietato l’uso per attività comunque di lucro.
b) Il rimessaggio è del Circolo e per i soci pertanto è vietato il ricovero a qualsiasi titolo di un natante di terzi, a meno che tale natante non sia già censito a nome del socio e che di fatto ne abbia il possesso e ne sia l’utilizzatore abituale.
c) Il mancato ritiro del natante nei termini prescritti comporta una sanzione pecuniaria  da tre  a cinque volte la quota annuale.
d) Lo smarrimento, la cessione, o comunque  l’utilizzo improprio della chiave del cancello ricevuta in consegna, o la mancata riconsegna al momento del ritiro del natante comporta l’addebito del costo della sostituzione della serratura e delle chiavi in circolazione e di ogni altro eventuale danno imputabile a tali negligenze o comportamenti.
e) La mancata osservanza delle prescrizioni, dei divieti e degli impegni assunti può comportare l’avvio di un procedimento disciplinare e l’interdizione all’uso del rimessaggio.
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A prescindere dalla procedura, il ricovero del natante o l’accettazione della chiave sono sempre considerati atti espliciti di conoscenza e accettazione delle norme e degli impegni insiti nel presente regolamento.
 
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Articolo 9   Disposizioni finali  
Il presente regolamento approvato dall’Assemblea nella seduta del 02 Febbraio 2020 annulla e sostituisce il precedente del 18 marzo 2018 ed è immediatamente esecutivo.

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