Atto Costitutivo
Statuto Criteri per la formazione delle quote sociali per l’uso delle strutture del Circolo Procedimento di radiazione o espulsione (Art: 9 dello Statuto) Procedura per la tutela del gruppo dirigente L’approdo - Caratteristiche e norme d'uso Assegnazione e utilizzo del posto barca Regolamento di utilizzo degli spazi a terra dell’approdo con surf, canoe e barche a vela Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni |
Statuto
Articolo 1 Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base all’ artico 36 e seguenti del Codice Civile è costituito con sede in Cervo un Circolo di attività marinaresche che assume la denominazione di "Circolo Marinaresco ‘I Corallini". Articolo 2 Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e unitario e non persegue finalità di lucro. Articolo 3 Il Circolo Marinaresco ‘I Corallini’ nasce allo scopo di impegnarsi per garantire a tutti, in un giusto equilibrio tra professionismo e dilettantismo, l’uso corretto e collettivo del mare e delle sue risorse quale patrimonio pubblico che va salvaguardato, amato e rispettato e dove tutti possano trovare momenti di svago e di serenità. In questo quadro in particolare il Circolo si impegnerà a: a) promuovere tutte le iniziative necessarie affinché questi concetti diventino patrimonio comune di tutti; b) adoperarsi affinché la pratica degli sport marini si affermi e si consolidi come fattore che contribuisce all’educazione sociale e democratica dei cittadini; c) opporsi con fermezza a denunciare tutte le forme di distruzione e tutte le operazioni e gli atti in contrasto cogli scopi suddetti; d) salvaguardare gli interessi legittimi e le necessità dei pescatori dilettanti, dei sub, dei velisti, dei diportisti e degli amanti del mare in genere. Articolo 4 Il numero di Soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Articolo 5 Per essere ammessi quali Soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; b) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. Articolo 6 E’ compito del Consiglio Direttivo del Circolo ratificare l’ammissione entro 30 giorni. Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà l’Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo. Articolo 7 I Soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni del Circolo stesso. Articolo 8 I Soci sono tenuti: a) al puntuale pagamento della quota associativa; b) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; c) all’osservanza dell’etica marinara e della solidarietà e lealtà caratteristiche della gente di mare. Articolo 9 I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; b) quando ritardino il pagamento della quota associativa senza giustificato motivo; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo; d) quando tengano in privato od in pubblico riprovevole condotta. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi Membri. I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria. Patrimonio Sociale Articolo 10 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo; b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; c) dal fondo di riserva. Articolo 11 Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Bilancio Articolo 12 Il Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 Marzo dell’anno successivo. Articolo 13 Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: a) il dieci per cento al fondo di riserva; b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. Assemblea Articolo 14 L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberante del Circolo. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio ed inviato almeno quindici giorni prima e contemporaneamente affisso all’albo sociale. Articolo 15 L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 31 Marzo successivo. Essa: a) delibera su tutte le questioni attinenti alla vita e alla gestione del Circolo anche attraverso mozioni ed ordini del giorno che ogni Socio può presentare e che debbono essere posti in votazione; b) approva i bilanci (consuntivo e preventivo); c) elegge la Commissione Elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; d) approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal secondo comma dell’articolo 13 del presente Statuto; e) fissa, su proposta motivata del Direttivo, l’ammontare della quota sociale che non potrà comunque superare l’importo equivalente alla retribuzione media giornaliera di un lavoratore dipendente; f) procede alla elezione e nomina delle cariche sociali. Articolo 16 L’Assemblea Straordinaria è convocata: a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; b) ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale; c) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci: L’Assemblea dovrà allora avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. Articolo 17 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. Articolo 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50 per cento dei Soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. Articolo 19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto che è obbligatorio quando ne faccia richiesta un terzo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alle votazioni parteciperanno tutti i Soci presenti. E’ ammessa una sola delega per ciascun Socio presente. Articolo 20 L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Consiglio Direttivo Articolo 21 Agisce su mandato, indicazioni e deliberazioni di massima dell’Assemblea e a questa risponde collegialmente. E’ composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di tredici, eletti fra i Soci. Dura in carica due anni ed i suoi Membri sono rieleggibili. Articolo 22 Il Consiglio elegge nel suo seno: Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e se necessario e opportuno, il Cassiere e il Provveditore. Il Consiglio fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo può cooptare altri Membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. La cooptazione è soggetta a ratifica dalla prima Assemblea. Le funzioni dei Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Articolo 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta i Consiglieri nella misura di un terzo. In assenza del Presidente presiederà il Vice Presidente. Articolo 24 Il Consiglio Direttivo deve: a) redigere i programmi di attività sociale prevista dallo Statuto; b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) redigere i bilanci; d) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale; f) formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; g) deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei Soci; Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Articolo 25 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Collegio Sindacale Articolo 26 Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni (? probabile refuso, leggere ‘riunioni’) di Consiglio (Direttivo) essi non hanno diritto di voto deliberativo ma solo a quello consultivo. Scioglimento del Circolo Articolo 27 La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei Soci presenti all’Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del cinquanta per cento del Corpo Sociale. In questo caso non sono ammesse deleghe. Articolo 28 In caso di scioglimento del Circolo l’Assemblea delibera, con la maggioranza prevista all’articolo 27, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto. Disposizione finale Articolo 29 Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Cervo 10 Giugno 1981 Registrato a Imperia Ufficio del Registro, Atti Civili e Successioni, il 10 luglio 1981 numero 1377.
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