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Atto Costitutivo      

Statuto

Criteri per la formazione delle quote sociali per l’uso delle strutture del Circolo

Procedimento di radiazione o espulsione  (Art: 9 dello Statuto)

Procedura per la tutela del gruppo dirigente

L’approdo  - Caratteristiche e norme d'uso ​

Assegnazione e utilizzo del posto barca

Regolamento di utilizzo degli spazi a terra dell’approdo con surf, canoe e barche a vela

Regolamento d’uso degli spazi del Circolo per rimessaggio imbarcazioni 

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Procedimento di radiazione o espulsione  (Art: 9 dello Statuto)
 

Premessa di ordine generale
Il Circolo è una associazione ricreativa e culturale, senza  fini di lucro, la cui vita interna dovrebbe essere improntata allo spirito di cameratismo e solidarietà che caratterizza la gente di mare, pertanto il provvedimento di radiazione o espulsione va inteso, e usato, come  misura eccezionale, estrema ratio a difesa del Circolo e dei soci.


Premessa 
Considerato che nel merito l’art. 9 dello Statuto indica sinteticamente i casi di espulsione e radiazione; fermo restando il caso di ‘morosità’ facilmente individuabile e non discutibile, e tralasciando il caso al punto ‘d’ di difficile individuazione  e che potrà essere eventualmente valutato al momento, per quanto riguarda i punti ‘a’ e ‘c’ si ritiene opportuno attenuarne la genericità normando dettagliatamente una procedura che possa ridurre la discrezionalità del decisore e offrire le legittime garanzie di difesa al socio chiamato in causa.


Applicabilità 
Il  presente Regolamento si applica esclusivamente ai commi  ‘a)’  e  ‘c)’  dell’Articolo  9 dello Statuto: mancato rispetto della normativa e danni arrecati al Circolo.

Sanzioni 
Premessa
L’Art. 9 dello Statuto contempla soltanto due sanzioni, la radiazione e l’espulsione.
Considerata però la gravità di tali provvedimenti, e la possibilità di trovarsi in  difetto esclusivamente per negligenza, disattenzione o colpa lieve, si ritiene di graduare ulteriormente le sanzioni come segue:
 

Richiamo
Avvertimento al socio, considerato in buona fede e/o ‘disattento’, per un comportamento non conforme.
 
Diffida
Richiamo ultimativo nei confronti del socio per comportamenti non conformi considerati coscienti e volontari o già oggetto di precedente richiamo o avvertimento, anche verbale.

Radiazione e espulsione
1)  Per fatti molto gravi attinenti la solidarietà marinaresca, la convivenza e la lealtà nei confronti del Circolo: mancato soccorso in mare, messa a rischio della vita umana,  atti vandalici,  furto, danneggiamento volontario, tentata cessione  fraudolenta del posto barca a terzi o utilizzo fraudolento del rimessaggio per conto terzi;
2)  per la reiterazione di fatti o il persistere o il ripetersi di  comportamenti o situazioni già oggetto di diffida nei precedenti quattro anni solari o in quello in corso;
3)  per la reiterazione di fatti o il persistere o il ripetersi di comportamenti  molto gravi già oggetto di richiamo nei precedenti quattro anni solari
o in quello in corso;
4)  per somma di diffide anche per fatti o comportamenti diversi comminate nei precedenti quattro anni solari o in quello in corso, compresa quella eventualmente  inflitta nel procedimento in atto.


Svolgimento
Il Direttivo venuto a conoscenza,  direttamente o indirettamente, di fatti o comportamenti che possano costituire oggetto di sanzione (indicati all’art. 9 dello Statuto) e valutatane positivamente l’attendibilità, ha l’obbligo di contestarli al socio secondo la procedura che segue:
 
a) fatti o comportamenti certi, oggettivi e attuali
(Ha competenza il Direttivo ma non esclusiva)
il Direttivo invia al socio una formale ‘diffida’ contestandogli la violazione  e lo invita  ad uniformarsi alla normativa.  Se il socio accoglie l’invito, rimuove la causa oggetto della contestazione nei tempi e nei modi prescritti, e, contemporaneamente, dà, di sua esclusiva iniziativa, motivazioni ragionevoli che giustifichino la violazione ed è accertata la buona fede, la diffida viene declassata a formale ‘richiamo’. Del declassamento della sanzione viene data comunicazione al socio.
Se il socio disattende la prescrizione, in tutto o in parte, si avvia un procedimento disciplinare, come al punto b),  per ulteriori sanzioni.
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b) tutti gli altri casi che non rientrano nel punto a)
(Sono di esclusiva competenza del Collegio Giudicante mediante procedimento disciplinare).
Il Direttivo ha l’obbligo informare il socio  che nei suoi confronti  si è aperto un procedimento disciplinare che potrebbe portare a sanzioni nei suoi confronti, indicandone le motivazioni e allegando una copia del presente regolamento. Questo passaggio è obbligatorio; la mancata notifica rende nullo qualsiasi ulteriore provvedimento relativo al fatto in questione.
Ricevuta la notifica il socio, entro quindici giorni, deve far pervenire al Direttivo le proprie contro deduzioni indicando se eventualmente intende avvalersi del diritto di essere  ascoltato direttamente.
Il mancato invio di contro deduzioni è considerato accettazione dei fatti contestati, che pertanto vengono considerati da allora veri e provati senza possibilità di essere ulteriormente messi in discussione.
Ricevute le contro deduzioni e/o ascoltato il socio direttamente, o trascorso il termine utile concesso per utilizzare queste possibilità,  il Direttivo, in unica seduta convocata per iscritto,  assume la veste di Collegio Giudicante, nomina a sorteggio fra i propri membri un Difensore d’ufficio, e procede alla valutazione del caso. (Nella stessa seduta è ammesso  l’esame di più casi anche riguardanti soci diversi purché indicati singolarmente nell’ordine del giorno).
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Difensore d’ufficio non vota.
La seduta termina obbligatoriamente o col proscioglimento perché il fatto non sussiste o col richiamo al socio se si raggiunge la convinzione della sua buona fede o colla diffida o, infine, col provvedimento di radiazione o espulsione.            Considerata la vita sociale complessiva del socio in caso di radiazione il Collegio Giudicante, può sospendere condizionatamente la sanzione.
Le decisioni del Collegio Giudicante sono immediatamente esecutive e l’eventuale ricorso non sospende la sanzione.


Mancato rispetto delle decisioni del Collegio Giudicante
Il Collegio Giudicante che eroghi il ‘Richiamo’ o la ‘Diffida’ può accompagnare e integrare la sanzione con prescrizioni atte  a rimuovere la causa dalla quale è scaturita la sanzione stessa, indicando le eventuali possibili ulteriori sanzioni in caso di inadempienza.
Il mancato rispetto, certo e oggettivo, di dette prescrizioni può comportare, senza obbligo di ulteriori accertamenti né di ulteriori comunicazioni al socio, a seconda dei casi, l’interdizione all’uso dell’approdo o del rimessaggio, e/o un ulteriore procedimento disciplinare che potrà concludersi con la radiazione o l’ espulsione.
La decisione è presa dal Direttivo, con deliberazione motivata, a maggioranza dei presenti; è immediatamente esecutiva, e sarà comunicata al Socio.


Appello e/o Ricorso 
Per appello e/o ricorso contro le decisioni del Collegio Giudicante il socio può rivolgersi all’Assemblea.
La richiesta, con le motivazioni di merito e/o di legittimità, va fatta per iscritto al Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento della lettera di sanzione; il Direttivo ha l’obbligo di porre l’argomento all’ordine del giorno della prima convocazione dell’Assemblea.
In Assemblea non è consentito presentare contro deduzioni, testimonianze né altro materiale probatorio che non sia già stato presentato al Direttivo nei modi e nei termini indicati al capitolo ‘svolgimento’.
In Assemblea il Presidente, o un membro del Direttivo da lui delegato, difende la decisione del Collegio Giudicante.
L’Assemblea decide in via definitiva a maggioranza dei presenti. Per tale votazione non sono ammesse deleghe.


Prescrizione 
I fatti passibili di richiamo e/o diffida si prescrivono e non possono essere più contestati dopo un anno. I fatti  passibili di radiazione o espulsione si prescrivono dopo due anni. Vale la data di invio della lettera di contestazione del Direttivo.
 

Nuova iscrizione 
Il socio radiato può richiedere l’iscrizione al Circolo trascorsi cinque anni dalla radiazione. L’iscrizione non può essere rifiutata per i motivi che hanno portato alla radiazione. Il socio espulso non può essere riscritto.
 
Spese del procedimento
Salvo il caso che il procedimento si concluda col proscioglimento perché il fatto non sussiste, tutte le spese postali per l’invio di comunicazioni sono poste a carico del socio.


Notifiche 
Tutte le comunicazioni del Direttivo al socio come quelle del socio al Direttivo vanno inoltrate esclusivamente, e pena la loro nullità, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i termini si considera la data di spedizione o ricezione attestata dal timbro postale o equivalente.

 Disposizioni finali

Il presente Regolamento approvato dall’Assemblea nella seduta del  02 Febbraio 2020 annulla e sostituisce il precedente del 21 Marzo 2005 ed è immediatamente esecutivo.

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