La Legge
Documenti obbligatori da tenere a bordo Natanti Dichiarazione di potenza o certificato d'uso del motore. Il Codice della nautica ha soppresso il certificato, ma quelli già rilasciati continuano ad avere validità: sul documento sono indicate la potenza del motore in kW/CV e la cilindrata per determinare l'eventuale obbligo della patente nautica. Assicurazione obbligatoria responsabilità civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Sono escluse le unità a vela senza motore ausiliario e quelle a remi. Il contrassegno assicurativo va tenuto tra i documenti di bordo insieme al certificato di assicurazione. Anche il motore ausiliario di emergenza va assicurato. Per le unità con motore di cilindrate o di potenza superiore ai limiti previsti, il conduttore deve avere a bordo la patente nautica. E’ sempre consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento. Numero di persone a bordo dei natanti (salvo diversa indicazione certificata) 3 persone per le unità di lunghezza f.t. fino a metri 3,50 4 persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50 5 persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00 6 persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a metri 6,00 e fino a metri 7, 50 7 persone per le unità di lunghezza f.t. superiore a metri 7,50. Dotazioni di sicurezza Navigazione entro 300 m dalla costa Non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza obbligatori. Navigazione entro 1 miglio dalla costa 1) Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); 2) un salvagente anulare con cima. Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza marcatura CE: 3) pompa o altro attrezzo di esaurimento; 4) mezzi antincendio - estintori. I natanti devono avere a bordo un solo estintore, indipendentemente dalla potenza del motore. Navigazione entro 3 miglia dalla costa 1) Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); 2) salvagente anulare con cima; 3) una boetta fumogena (ha una validità di 4 anni dalla data di fabbricazione); 4) due fuochi a mano a luce rossa (hanno una validità di 4 anni dalla data di fabbricazione); 5) fanali regolamentari: - per la navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa, i fanali possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca; - un'unità a motore inferiore a 12 metri può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e fanali laterali; - un'unità a motore fino a 7 metri e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; - in un'unità a vela inferiore a 20 metri i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa, o vicino alla testa, dove possano essere visti con più facilità; 6) apparecchi di segnalazione sonora (anche un fischietto); - le unità di lunghezza superiore ai 12 metri devono essere munite di fischio e campana; la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba); - le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore. Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE: 7) pompa o altro attrezzo di esaurimento; 8) mezzi antincendio - estintori: - i natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore; - per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nell'allegato V del Regolamento al Codice della nautica. Navigazione entro 6 miglia dalla costa Le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché: 9) una boetta luminosa per salvagente; 10) due boette fumogene (anziché una); 11) due razzi a paracadute a luce rossa (hanno una validità di 4 anni dalla data di fabbricazione. In prossimità della costa La navigazione, la balneazione e la pesca, in prossimità della costa sono regolamentate dalle Ordinanze delle Capitanerie di porto competenti che possono variare nel tempo, è pertanto opportuno tenersi aggiornati in proposito. Le ordinanze sono consultabili presso la Capitaneria, il Comune e su internet (http://www.guadiacostiera.gov.it/imperia). Quella che segue è l’ultima emanata in proposito. Ordinanza della capitaneria di porto di Imperia ‘di sicurezza balneare’ 20/2016 (Stralcio) Art. 2 zone di mare riservate ai bagnanti 1. Dal 1 maggio al 30 settembre, la zona di mare per un’ampiezza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione. 8. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 8,30 alle ore 19.30 è vietato: a) il transito di ogni unità navale, a motore ed a vela (compresi surf, windsurf e kite-surf e similari), ad eccezione di: natanti da diporto di piccole dimensioni (privi di motore) tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance a remi e pedalò… ; b) l’ormeggio o l’ancoraggio di ogni unità navale …; Art. 6 - Disciplina della pesca ed esercizio di attività subacquee Durante la stagione balneare (1° maggio – 30 settembre) L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, compresa quella subacquea, è vietato nella fascia di mare riservata prioritariamente alla balneazione tra le ore 8.30 e le 19.30. Da moli e scogliere naturali o artificiali è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna, purché non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d’azione dell’attrezzo da pesca. In caso di presenza di bagnanti nell’ambito degli specchi acquei sopracitati, l’attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta. La pesca subacquea è sempre vietata: nelle zone di mare frequentate da bagnanti, entro 500 metri dalle spiagge ed entro 100 metri dalle coste a picco. E’ sempre vietato attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. Corridoi di lancio e di atterraggio (Ordinanza 14/2013 art. 11 - stralcio) Tutte le unità, a vela ed a motore (comprese moto d’acqua e tavole a vela), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo, comunque non superiore a 3 nodi. In ogni caso le unità devono procedere in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione di disturbo per i bagnanti. Velocità di navigazione in prossimità della costa (Ordinanza 31/2003 - stralcio) Nel corso della stagione estiva, che comprende il periodo dal 1 maggio al 30 settembre, la navigazione delle unità da diporto … propulse a motore deve avvenire con velocità non superiore a 10 nodi e con gli scafi in dislocamento, quando le stesse si trovano all’interno della fascia costiera di 1000 metri dalle spiagge e di 500 dalle scogliere. Emergenze in mare Al verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità deve essere data immediata notizia alla più vicina Autorità Marittima, tramite chiamata al NUMERO BLU 1530 (numero telefonico gratuito, valido su tutto il territorio nazionale, riservato esclusivamente ad emergenze e soccorso in mare), o alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Imperia, via radio (canale 16 VHF) o telefono (0183-66061). Dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare "Le regole si applicano a tutte le navi in alto mare e in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima", intendendo per navi "qualsiasi tipo di natante, compresi quelli non dislocanti e gli idrovolanti, usati o in grado di essere usati come mezzo di trasporto sull'acqua" (regole 1 e 3). "nell'interpretazione e nell'applicazione delle presenti Regole si debbono tenere nel debito conto tutti i pericoli della navigazione e i rischi di abbordaggio, incluse le difficoltà in cui una nave può trovarsi, per le quali è necessario discostarsi dalle Regole stesse allo scopo di evitare un immediato pericolo" (regola 2). "Quando una delle due navi deve lasciar libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità. Quest'ultima nave può tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta manovrando in maniera opportuna in conformità con le presenti regole" (regola 17). I cambiamenti di rotta per dare la precedenza devono essere effettuati con largo anticipo, attraverso una manovra ampia che renda ben comprensibile la propria intenzione all'altra imbarcazione e consenta di passarle a distanza di sicurezza. "una nave che deve lasciar libera la rotta a un'altra deve, per quanto è possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare ben libera la rotta’’ (regola 16). Norme di governo e di manovra Tra navi a vela Quando due navi navigano con mure diverse in modo da implicare pericolo di collisione, quella con mure a sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra. Quando tutte e due hanno le stesse mure la nave che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento. Tra navi a propulsione meccanica Quando due navi a propulsione meccanica si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da poter passare sulla sinistra dell' altra. Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che si incrociano in modo da implicare pericolo di collisione, la nave che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciare a questa libera la rotta. Tra nave a vela e nave a propulsione meccanica Quando due navi, una a propulsione meccanica e l'altra a vela, navigano con rotte tali da implicare pericolo di collisione, la nave a propulsione meccanica deve lasciare libera la rotta alla nave a vela. «Questa regola non dà diritto ad una nave a vela di intralciare il sicuro transito di una nave a propulsione meccanica in un canale ristretto» . Nave raggiungente Fermo restando quanto stabilito dalle presenti Regole, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta. Precisazioni Tutte le manovre derivanti dalla applicazione di queste norme debbono essere fatte con decisione e ampio margine di tempo, la variazione di rotta deve essere ampia evitando la successione di piccole correzioni. Una nave che in osservanza alle presenti Regole deve lasciare libera la rotta ad un'altra deve evitare, se le circostanze del caso lo consentono, di passare di prora a quest'ultima. Tutte le navi, comprese quelle a vela, devono tenersi fuori della rotta delle navi che stanno pescando con reti, o reti a strascico.
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